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D.Lvo 30/04/1992 n. 285a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione. Art. 229 - Attuazione di direttive comunitarie 1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. DLS 30/04/1992 n.285 – Nuovo codice della strada. Art. 230 - Educazione stradale 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti. 2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime. Art. 231 - Abrogazione di norme precedentemente in vigore 1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni: -regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; - regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3; -legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14; -decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; -decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; -legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n); -legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma; -legge 12 dicembre 1962, n. 1702; -legge 3 febbraio 1963, n. 74; -legge 11 febbraio 1963, n. 142; -legge 26 giugno 1964, n. 434; -legge 15 febbraio 1965, n. 106; -legge 14 maggio 1965, n. 576; -legge 4 maggio 1966, n. 263; -legge 1º giugno 1966, n. 416; -legge 20 giugno 1966, n. 599; -legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI; -decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14; -legge 9 luglio 1967, n. 572; -legge 4 gennaio 1968, n. 14; -legge 13 agosto 1969, n. 613; -legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli; -legge 10 luglio 1970, n. 579; -decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323; -legge 31 marzo 1971, n. 201; -legge 3 giugno 1971, n. 437; -legge 22 febbraio 1973, n. 59; -decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842; -legge 27 dicembre 1973, n. 942; -legge 14 febbraio 1974, n. 62; -legge 15 febbraio 1974, n. 38; -legge 14 agosto 1974, n. 394; - decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486; -legge 10 ottobre 1975, n. 486; -legge 25 novembre 1975, n. 707; -legge 7 aprile 1976, n. 125; -legge 5 maggio 1976, n. 313; -legge 8 agosto 1977, n. 631; -legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma; -legge 24 marzo 1980, n. 85; -legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; -legge 10 febbraio 1982, n. 38; -legge 16 ottobre 1984, n. 719; DLS 30/04/1992 n.285 – Nuovo codice della strada. -legge 11 gennaio 1986, n. 3; - decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16; -legge 14 febbraio 1987, n. 37; -legge 18 marzo 1988, n. 111; -legge 24 marzo 1988, n. 112; -legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV; -legge 22 aprile 1989, n. 143; - decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284; -legge 23 marzo 1990, n. 67; -legge 2 agosto 1990, n. 229; -legge 15 dicembre 1990, n. 399; -legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3; -legge 14 ottobre 1991, n. 336; -legge 8 novembre 1991, n. 376; -legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12. 2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice. 3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27. Art. 232 - Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. 2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. 3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto di- versamente stabilito dagli articoli da 233 a 239. Art. 233 - Norme transitorie relative al titolo I 1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti. 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1º gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti. 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Art. 234 - Norme transitorie relative al titolo II 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 è fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998. 2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44. 5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla DLS 30/04/1992 n.285 – Nuovo codice della strada. delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia. Art. 235 - Norme transitorie relative al titolo III 1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1º luglio 1993. 2. Dalla data di cui al comma 1 devono essere attuate le disposizioni di cui al capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi. 3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III (Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione) si applicano ai veicoli la cui costruzione si inizia dal 1º luglio 1993. Per i veicoli già circolanti e per quelli che siano in costruzione nel predetto termine e che vanno immessi in circolazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, la circolazione è ammessa con le caratteristiche costruttive e con i dispositivi di equipaggiamento per essi stabiliti dalle disposizioni già vigenti. 4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati immediatamente ovvero in un termine più breve, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale. 5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1º luglio 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore. 6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1º luglio 1993. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data suddetta; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
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